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Via
delle Scienze 208, 33100 Udine
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Decreto Rettorale n.1093 Del 18 novembre 2002 IL RETTORE VISTA la legge 341/90 attribuisce all’Università compiti di formazione dei docenti; VISTI gli articoli 5 e 6 del Regolamento sull’autonomia didattica, emanato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, prevedono rapporti di collaborazione tra Università e sistema scolastico nell’ambito di una serie di attività di primario interesse per entrambi gli enti; VISTA la legge del 29 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica; VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi di Udine ed in particolare l’articolo 6 che prevede che l’Università istituisca e promuova attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni; VISTO il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Udine; VISTA la convenzione quadro stipulata, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2000, che sancisce un rapporto di collaborazione tra l’Università e le scuole; VISTO il Decreto Rettorale n. 280 del 18 aprile 2002 che sancisce la costituzione della Commissione di Raccordo Università e Scuola (CRUS) le cui principali finalità sono:
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di 51.645,69 Euro VISTA la Convenzione quadro che sancisce un rapporto di collaborazione tra l’Università degli Studi di Udine e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, stipulata in data 04 marzo 2002; VISTI i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della Commissione CRUS tenutisi rispettivamente in data 6 marzo 2002 (n. 1), 12 aprile 2002 (n. 2), 16 maggio 2002 (n. 3), 21 giugno 2002 (n. 4), 11 luglio 2002 (nn. 5 e 6). DECRETA: l’approvazione del Bando, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti collaborativi della scuola con l’Università degli Studi di Udine. BANDO PER PROGETTI COLLABORATIVI UNIVERSITA’-SCUOLA Art. 1 Progetti L’Università degli Studi di Udine
cofinanzia, per gli anni solari 2003/2004, progetti di rilevante interesse
per il raccordo tra la scuola e l’università. L’esecuzione dei progetti deve essere di durata biennale. I termini per l'inizio delle attività decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento del progetto. Il tempo complessivamente dedicato al progetto (in mesi uomo) da parte ciascun partecipante, dovrà essere compatibile con il tempo dedicato agli altri impegni istituzionali e ad altri progetti. Art. 2 Ambiti dei progetti I progetti possono riguardare uno o più dei seguenti ambiti:
Qualora le attività proposte riguardino Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento o di Formazione gli stessi dovranno essere istituiti nel rispetto delle disposizioni contenute al titolo VII - Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e ricorrente - del Regolamento Didattico di Ateneo. Su richiesta del responsabile del progetto le proposte di attivazione possono essere curate dal CIRD. Art. 3 Presentazione delle domande I progetti dovranno essere firmati dal responsabile di progetto, dai responsabili delle unità operative impegnate e dal legale rappresentante della struttura amministrativa del progetto. Le domande di finanziamento devono pervenire
all’Università degli Studi di Udine, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o consegnata direttamente al protocollo dell’Università
degli Studi di Udine, Via Palladio 8 33100 Udine entro le ore 12 del giorno
10 gennaio 2003.
Per quanto concerne il punto g) piano finanziario del progetto si precisa che:
Il responsabile scientifico del progetto, deve certificare che il progetto ha carattere di originalità e deve dichiarare l'eventuale presenza di altri finanziamenti pubblici o privati. Il progetto deve essere presentato in triplice copia con firme in originale. Art. 4 Selezione dei progetti I coordinatori per ambito sono i seguenti: A.......tiirocinio di studenti universitari
presso le scuole B.......orientamento universitario C.......sperimentazione didattica D.......diffusione culturale congiunta Università-Scuola
E.......ricerca didattica F........formazione in servizio degli insegnanti G.......standard di accesso e monitoraggio
della carriera degli studenti Ciascun coordinatore di ambito cura sia i criteri che la procedura di valutazione dei progetti relativi al proprio ambito di competenza, e predispone una graduatoria da sottoporre alla Commissione di Raccordo Università - Scuola (CRUS) . La selezione delle proposte per il finanziamento è affidata alla CRUS. Essa può avvalersi dell’opera di revisori anonimi. I risultati della selezione verranno resi pubblici mediante Decreto Rettorale. Ai responsabili dei progetti ammessi a finanziamento verrà data comunicazione scritta. Art. 5 Partecipazione finanziaria Il cofinanziamento dell’Università
degli Studi di Udine ai singoli progetti approvati, potrà essere
al massimo dell’80% del costo totale. Le scuole interessate devono cofinanziare il progetto con una quota di almeno il 20% del costo del progetto. Il cofinanziamento può essere garantito sia in termini di risorse finanziarie, che di risorse umane impiegate nelle attività non di docenza o assimilabili, previste nel progetto, in questo caso viene riconosciuto un costo orario lordo pari a € 14,46 l’ora, in base all’art. 26, tabella D, – Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica – del contratto collettivo nazionale integrativo 1998/2001 del 31 agosto 1999. Le unità operative possono utilizzare, per la quota di cofinanziamento a proprio carico, risorse non espressamente finalizzate, acquisite o acquisibili dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia da enti pubblici e privati, con esclusione di quelle erogate per progetti simili, per borse di studio e per assegni di ricerca. E’ consentito presentare progetti per i quali siano già in atto rapporti di cofinanziamento con altre Amministrazioni, interessate allo stesso argomento. Nel caso di positiva valutazione, la quota di cofinanziamento dell’Università degli Studi di Udine contribuirà alla realizzazione del progetto con risorse che concorrono a quelle già messe a disposizione da parte delle scuole e dell’altro Ente finanziatore. Per i progetti ammessi al cofinanziamento, l’Università degli Studi di Udine chiederà ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, apposita certificazione di impegno per l’utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. L’erogazione del contributo da parte dell’Università degli Studi di Udine avverrà al ricevimento della dichiarazione di vincolo. La quota di cofinanziamento dell'Università verrà assegnata in un'unica soluzione anticipata alla struttura di appartenenza del Responsabile del progetto o al CIRD, a seconda di quanto specificato nella domanda. Art. 6 Erogazione La ripartizione dei fondi tra le unità operative è determinata dal responsabile del progetto in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi del progetto. Art. 7 Responsabilità e Recesso Il responsabile del progetto cofinanziato è responsabile dell’attuazione del progetto stesso nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda. Le istituzioni coinvolte, e congiuntamente e solidalmente in ciascun progetto tutti i proponenti si impegnano a eseguire nei confronti dell’Università degli Studi di Udine le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l’operatività del progetto e consentendo la valutazione di risultati attesi. L’Università degli Studi di Udine risponde esclusivamente dell’erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione delle suindicate attività. L’Università degli Studi di Udine può autorizzare il recesso di un proponente del progetto se accettato da tutti gli altri proponenti, a meno che tale recesso non modifichi sostanzialmente le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempre che gli altri proponenti assicurino la continuazione del programma e consentano di valutarne i risultati ottenuti. I progetti saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione dell’Università qualora, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste. In caso di mancata realizzazione imputabile ai proponenti, la struttura di appartenenza del Responsabile del progetto dovrà restituire la quota di cofinanziamento assegnata dall'Università ai sensi dell'art.5. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del progetto, che sarà dichiarato decaduto e gli si applicheranno le disposizioni del comma precedente. Art. 8 Valutazione I responsabili dei progetti ammessi al finanziamento sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei progetti cofinanziati secondo le condizioni previste. Il termine per la presentazione dei rendiconti è di 60 giorni dalla chiusura della prima e della seconda annualità. Tutti i progetti saranno sottoposti a valutazione "ex post", e gli esiti della valutazione potranno incidere nelle future assegnazioni di fondi. |
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