Università degli Studi di Udine

 

 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI UDINE E L’ISTITUTO .......

 

 

     L’Università degli Studi di Udine (d’ora in avanti denominata Università), C.F. 80014550307, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Furio Honsell nato a Genova (GE) il 20 agosto 1958, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, in via Palladio 8 - Udine, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2000

 

E

 

     L’Istituto ........... (d’ora in avanti denominato Istituto), CF n.      , rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. ......, nato a ...........il............., domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Istituto, in via ............... n.     , autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Istituto del......

 

PREMESSO CHE

 

 

·       E’ interesse dell’Università e dell’Istituto instaurare rapporti di collaborazione sempre più intensi e proficui;

 

·       Gli articoli 5 e 6 del Regolamento sull’autonomia didattica, emanato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, prevedono rapporti di collaborazione tra Università e Istituti scolastici nell’ambito di una serie di attività di primario interesse per entrambi gli enti;

 

·       La Legge delega per la riforma della Pubblica Amministrazione n. 59 del 13 marzo 1997 stabilisce che le Università e le Istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di orientamento scolastico, ricerca e aggiornamento;

 

 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

 

Art. 1 Obiettivo

 

     La presente convenzione ha lo scopo di sancire un rapporto di collaborazione quadro tra l’Università e l’Istituto.

 

Art. 2 Contenuto della collaborazione

 

     La collaborazione tra le parti potrà riguardare uno o più dei seguenti ambiti:

 

a) attività di tirocinio presso l’Istituto di studenti iscritti ad un determinato corso di studi universitario;

b) attività di orientamento per gli studenti dell’Istituto;

c) sviluppo di progetti di sperimentazione didattica;

d) organizzazione congiunta di alcune attività di diffusione culturale sul territorio;

e) organizzazione di attività di perfezionamento e/o specializzazione per gli insegnanti in servizio;

f) formazione ed sostegno agli insegnanti impegnati nei progetti di orientamento e ricerca didattica;

g) monitoraggio dei dati relativi alla qualità del servizio prestato e definizione degli standard disciplinari.

 

Art. 3 Accordo attuativo

 

     Successivamente alla stipula del presente atto, Università ed Istituto si impegnano a predisporre uno o più accordi attuativi che dovranno esporre in dettaglio i termini specifici della collaborazione realizzatasi in uno o più degli ambiti di cui al precedente articolo 2.

     L’accordo attuativo, firmato dal responsabile della competente struttura didattica universitaria e dal Dirigente scolastico dell’Istituto, potrà inoltre contenere ulteriori elementi che i due Enti vorranno disciplinare purché non in contrasto con la presente convenzione quadro.

 

Art. 4 Attività di coordinamento

 

     Qualora ritenuto opportuno al fine di coordinare l’attività di collaborazione Università ed Istituto potranno eventualmente indicare nell’accordo attuativo un numero paritetico di propri rappresentanti che costituiranno un Comitato di coordinamento con compiti di monitoraggio e miglioramento delle attività svolte oltrechè di proposta di nuove iniziative comuni.

 

Art. 5 Copertura assicurativa

 

     Le modalità della copertura assicurativa per infortuni derivanti da responsabilità civile e per danni provocati a terzi verranno specificate nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 3.

 

Art. 6 Altri oneri

 

     Eventuali oneri per la realizzazione di attività e iniziative di comune interesse proposte dal comitato di coordinamento saranno ripartiti tra gli Enti interessati secondo quando riportato nei singoli accordi attuativi.

 

Art. 7 Durata

 

     La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula; la stessa sarà rinnovata di volta in volta per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata AR. Le parti potranno recedere dalla convenzione prima della scadenza con preavviso di sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

     I singoli accordi attuativi potranno stabilire durata diversa dalla presente convenzione; in qualsiasi caso la scadenza della presente convenzione annullerà automaticamente ogni accordo attuativo  vigente.

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                       IL RETTORE