
Università degli Studi di
Udine
CONVENZIONE TRA
L’UNIVERSITA’ DI UDINE E L’ISTITUTO .......
L’Università degli Studi di Udine (d’ora in
avanti denominata Università), C.F. 80014550307, rappresentata dal Rettore
pro-tempore Prof. Furio Honsell nato a Genova (GE) il 20 agosto 1958,
domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, in via Palladio 8
- Udine, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 7 dicembre 2000
E
L’Istituto ........... (d’ora in avanti
denominato Istituto), CF n. ,
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. ......, nato a
...........il............., domiciliato per la sua carica presso la sede
dell’Istituto, in via ............... n.
, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio
di Istituto del......
PREMESSO CHE
· E’ interesse dell’Università e
dell’Istituto instaurare rapporti di collaborazione sempre più intensi e
proficui;
· Gli articoli 5 e 6 del Regolamento
sull’autonomia didattica, emanato con decreto del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, prevedono
rapporti di collaborazione tra Università e Istituti scolastici nell’ambito di
una serie di attività di primario interesse per entrambi gli enti;
· La Legge delega per la riforma della
Pubblica Amministrazione n. 59 del 13 marzo 1997 stabilisce che le Università e
le Istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire
attività di orientamento scolastico, ricerca e aggiornamento;
STIPULANO E CONVENGONO
QUANTO SEGUE:
Art. 1 Obiettivo
La presente convenzione ha lo scopo di
sancire un rapporto di collaborazione quadro tra l’Università e l’Istituto.
Art. 2 Contenuto della
collaborazione
La collaborazione tra le parti potrà
riguardare uno o più dei seguenti ambiti:
a) attività di tirocinio presso l’Istituto
di studenti iscritti ad un determinato corso di studi universitario;
b) attività di orientamento per gli
studenti dell’Istituto;
c) sviluppo di progetti di sperimentazione
didattica;
d) organizzazione congiunta di alcune
attività di diffusione culturale sul territorio;
e) organizzazione di attività di
perfezionamento e/o specializzazione per gli insegnanti in servizio;
f) formazione ed sostegno agli insegnanti
impegnati nei progetti di orientamento e ricerca didattica;
g) monitoraggio dei dati relativi alla
qualità del servizio prestato e definizione degli standard disciplinari.
Art. 3 Accordo attuativo
Successivamente alla stipula del presente
atto, Università ed Istituto si impegnano a predisporre uno o più accordi
attuativi che dovranno esporre in dettaglio i termini specifici della
collaborazione realizzatasi in uno o più degli ambiti di cui al precedente
articolo 2.
L’accordo attuativo, firmato dal
responsabile della competente struttura didattica universitaria e dal Dirigente
scolastico dell’Istituto, potrà inoltre contenere ulteriori elementi che i due
Enti vorranno disciplinare purché non in contrasto con la presente convenzione
quadro.
Art. 4 Attività di coordinamento
Qualora ritenuto opportuno al fine di
coordinare l’attività di collaborazione Università ed Istituto potranno
eventualmente indicare nell’accordo attuativo un numero paritetico di propri
rappresentanti che costituiranno un Comitato di coordinamento con compiti di
monitoraggio e miglioramento delle attività svolte oltrechè di proposta di
nuove iniziative comuni.
Art. 5 Copertura
assicurativa
Le modalità della copertura assicurativa
per infortuni derivanti da responsabilità civile e per danni provocati a terzi
verranno specificate nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 3.
Art. 6 Altri oneri
Eventuali oneri per la realizzazione di
attività e iniziative di comune interesse proposte dal comitato di
coordinamento saranno ripartiti tra gli Enti interessati secondo quando
riportato nei singoli accordi attuativi.
La presente convenzione ha durata triennale
a decorrere dalla data della stipula; la stessa sarà rinnovata di volta in
volta per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta da notificarsi alla
controparte mediante lettera raccomandata AR. Le parti potranno recedere dalla
convenzione prima della scadenza con preavviso di sei mesi da effettuarsi
mediante lettera raccomandata A.R.
I singoli accordi attuativi potranno
stabilire durata diversa dalla presente convenzione; in qualsiasi caso la
scadenza della presente convenzione annullerà automaticamente ogni accordo
attuativo vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL
RETTORE