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Convenzione
per il programma pilota
tutto ciò premesso tra il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Istruzione Media non statale, Ufficio Coordinamento Formazione Insegnanti, -- OMISSIS -- - d'ora in avanti denominato Ministero, rappresentato per il presente atto dal dottor Cataldi Pier Giorgio, vice direttore generale per l'istruzione media non statale, -- OMISSIS -- - e l'Università degli Studi di Udine, -- OMISSIS -- , d'ora in avanti denominata Università, rappresentata, per il presente atto, dal prof. Marzio Strassoldo, -- OMISSIS -- , si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 Conferimento dell'incarico Il Ministero affida all'Università l'incarico di assegnare 15 borse di ricerca ad altrettanti docenti e di assicurare a ciascun insegnante borsista la supervisione da parte di esperti. Art. 3 Oggetto della convenzione L'Università si impegna a partecipare al progetto Borse di ricerca per insegnanti destinato a 15 docenti in servizio in scuole statali, di qualsiasi ordine e grado. L'Università, per la realizzazione del progetto: - definirà le procedure per
l'attribuzione delle borse, compresa la tipologia dei
docenti a cui destinarle, purché la ricerca sia fondata
sul lavoro in classe per un intero anno scolastico e
riguardi, quindi, l'azione didattica e l'interazione in
classe e purché accresca la padronanza dell'azione
didattica da parte dell'insegnante ; La. presente convenzione rientra tra quelle previste dall'art. 1, comma 3 del Regolamento interno delle prestazioni a pagamento a favore di terzi (emanato con D.R. n.20 del 20 gennaio 1998) dell'Università di Udine. Art. 4 Responsabile del progetto L'Università designa quale responsabile del progetto, oggetto della presente convenzione, la prof. Marisa Michelini, direttore del CIRD, Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica. Art. 5 Durata della convenzione La presente Convenzione ha una durata di dodici mesi a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione, da parte del Ministero all'Università, dell'avvenuta opposizione del visto dell'Ufficio centrale di bilancio sul relativo decreto. Art. 6 Proroga Rispetto a quanto stabilito nel precedente art.5, su richiesta motivata dell'Università, il Ministero può concedere una proroga non superiore a sei mesi. Art.7 Ammontare della spesa e modalità di pagamento Il costo previsto per la realizzazione del progetto è di 75.000.000 (settantacinquemilioni) di cui: 60.000.000 (sessantamilioni) da destinare a quindici docenti (4.000.000- quattromilioni- per ciascuna borsa) e 15.000.000 (quindicimìlioni) per la supervisione scientifica delle ricerche da parte di quindici esperti che verranno designati. Il Ministero si impegna a corrispondere l'importo dei costi secondo le seguenti modalità: - nel limite del 50% dell'ammontare
totale del contratto successivamente alla conclusione
delle operazioni relative all'assegnazione delle borse ai
quindici docenti prescelti, alla designazione dei
supervisori e all'avvio delle ricerche e successivamente
alla concreta operatività, nell'esercizio finanziario
2000, dell'attuale cap. 1068 per l'emissione dei titoli
di pagamento; Il pagamento sarà effettuato dal Ministero, previa presentazione di fatture regolarmente quietanzate e corredate di idonea documentazione, mediante versamento sul c/c -- OMISSIS -- , intestato a Università degli Studi di Udine, -- OMISSIS -- Art. 8 Proprietà del materiale prodotto I risultati delle ricerche saranno messi a disposizione delle scuole attraverso l'inserimento dei rapporti di ricerca nelle apposite pagine Web del sito del Coordinamento della Formazione degli Insegnanti di questo Ministero. Art. 9 Recesso Le parti potranno recedere dalla presente convenzione soltanto per giusta causa e, comunque, con preavviso di 90 giorni, da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 10 Soluzione delle controversie Per le controversie nascenti dalla presente convenzione, il Foro competente è quello di Roma. Art. 11 Oneri fiscali Le spese contrattuali, ai sensi della Legge n.790 del 27 dicembre 1975, sono a carico dell'Università. 22 dicembre 1999 |